L’avvento della blockchain e il ruolo del notaio

Negli ultimi mesi tutti hanno sentito parlare almeno una volta di Bitcoin o, più in generale, di criptovalute. La loro peculiarità è di essere completamente dematerializzate e di viaggiare su una struttura chiamata blockchain. Il grande vantaggio di questo sistema è duplice e concomitante: da un lato si elimina l’autorità centrale che manovra i movimenti (come può essere ad esempio una banca) e dall’altro si ha un’ampia garanzia (poiché ogni utente ha la possibilità di verificare i movimenti altrui). In parole povere, oggi per effettuare un pagamento devo rivolgermi a un ente che agendo da intermediario assicura alla controparte sia l’esistenza della quantità, sia il fatto che a determinate condizioni questa gli sarà data. I problemi sono molteplici. Innanzitutto l’intermediario trattiene una piccola commissione per ogni movimento; poi, così facendo, si dilatano i tempi a causa dell’intromissione di un soggetto aggiuntivo. La blockchain viceversa permette di avere una certezza sul pagamento, poiché un soggetto in via completamente autonoma può verificare tutti questi requisiti; e, inoltre, consente che tutti i movimenti effettuati siano tracciati. Si veda la blockchain come una serie concatenata di blocchi (da cui appunto il nome), i quali sono collegati l’uno all’altro; in questo modo diviene possibile risalire al proprietario precedente, e poi a quello prima ancora, e così via.

Riflettendoci, questo meccanismo è molto simile al funzionamento di un registro pubblico, il catasto ad esempio. Si pensi a una normale compravendita immobiliare. Io, soggetto, mi reco dal notaio il quale certifica, tramite una serie di indagini volte a ricostruire la cronistoria dell’immobile, che l’oggetto del contratto è effettivamente di proprietà del venditore. Questo percorso, che potrà sembrare semplice e immediato, in realtà può contenere varie insidie, ma allo stesso tempo è necessario poiché sta alla base della certezza dei traffici giuridico-economici. Il compito del notaio è garantire a chi compra una serie di condizioni volte a scongiurare il pericolo dell’acquisto a non domino ma anche altri pericoli quali ad esempio l’esistenza di diritti di ipoteca o altri diritti reali gravanti sull’immobile. Immaginate un mondo senza questo tipo di garanzia: vi ritrovereste ad acquistare una casa salvo poi scoprire che metà della casa è di proprietà di un altro individuo; oppure scoprireste che una persona a voi sconosciuta ha un diritto di usufrutto sul fondo che avete appena rilevato.

Con blockchain si potrebbe agire nell’ambito dei rogiti immobiliari, e in particolar modo si potrebbe avere garanzia sull’intera vita dell’immobile oggetto del contratto nonché sulla sua provenienza. La forza del sistema sta nella non modificabilità della catena di blocchi, la quale essendo di dominio pubblico risulterebbe manomessa. In pratica qualora si riuscisse a manomettere le informazioni non si otterrebbe un risultato credibile poiché sulle altre piattaforme risulterebbe ancora la situazione veritiera.

Invero il notaio non verrà accantonato, anzi dovrà essere egli stesso a operare sui nuovi sistemi blockchain. È futuribile un impiego diffuso di questa tecnologia, che indubbiamente possiede grandi potenzialità; tuttavia stando alla situazione odierna è impensabile una sostituzione dell’intermediazione notarile. Innanzitutto, benché un sistema di registri così pensato possa facilmente descrivere le dinamiche successorie della proprietà, non tiene conto della moltitudine di altre situazioni che l’immobile porta con sé, in primis l’esistenza di diritti reali dei quali potrebbe essere gravato. In secondo luogo non considera la funzione di sostituto d’imposta che ad oggi il notaio persegue e che non è sostituibile dalla blockchain. Infine bisogna tener conto del fatto che il notaio funge anche da baluardo antiriciclaggio nell’ambito delle transazioni. Dunque, le funzioni notarili non sono solamente quelle che si percepiscono al momento della stipula dell’atto ma, vi è un sottobosco di operazioni più o meno complesse che la blockchain non è in grado di soppiantare.

Ipotesi molto più interessante potrebbe essere quella che vede il notaio come operatore della nuova tecnologia. Al 52° Congresso Nazionale del Notariato[1] si è parlato a lungo delle ripercussioni che potrebbe avere una tale novità. Negli ultimi anni per alcuni versi si sono addirittura già fatti grandi passi avanti[2]: solo per citare l’ultimo, il 1o gennaio 2018 è stato istituito il registro digitale degli amministratori di sostegno. Il notariato inoltre ha sollevato forti dubbi circa la gestione dei registri effettuata da soggetti anonimi; in risposta ha esposto il progetto Notarchain, ovvero una struttura di base Blockchain ma gestita da soggetti terzi e imparziali quali i notai.

Per quanto riguarda i pubblici registri, invece, essi in tutti i paesi di civil law (quindi non solo in Italia o più in generale in Europa ma anche in Sud America, Russia, Cina) si basano sulla garanzia dello Stato per la loro tenuta; a differenza di quanto avviene in common law (Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Canada), il che comporta enormi differenze tra i due sistemi. Una ulteriore garanzia è data dalla non modificabilità se non tramite documenti specifici che fanno della loro sicurezza il punto forte del sistema, come l’atto pubblico o la sentenza. Nei paesi di common law la situazione è radicalmente diversa: la pubblicità del registro significa solamente “libero accesso per chiunque”, mentre ciò che vi è contenuto non è soggetto a nessun controllo. Si tratta di semplici documenti di natura privata che non hanno alcun valore probatorio.

Nei paesi più simili al nostro sistema di civil law, possiamo riscontrare che la Svezia sta già tentando una prima mossa, introducendo per il proprio registro immobiliare nazionale un sistema su base blockchain che aiuti a registrare e soprattutto a catalogare le transazioni.

In conclusione, la nuova tecnologia presenta grandi vantaggi per il notaio e per la collettività: permette di ridurre i costi e velocizzare le operazioni mantenendo un certo grado di sicurezza. Proprio la sicurezza è il tema centrale dell’argomento che andrebbe osservato dal punto di vista del soggetto che andrà a immettere i dati. La presenza di un pubblico ufficiale rimane irriducibile, essa apporta una garanzia al dato che viene immesso che non può essere trascurata; inoltre, può sempre intervenire nelle situazioni più complesse. Ricordiamo che la tecnologia blockchain oggi non è in grado di supplire alle esigenze di un complesso di norme correlate tra loro. Gli interessi in gioco sono innumerevoli e le casistiche non possono essere coperte tutte da un semplice algoritmo, necessitando invece della supervisione umana, unica vera garanzia di conformità.

Il notaio del futuro è in sostanza lo stesso del presente, risolve le medesime questioni, ma viene coadiuvato da un sistema più snello e meno dispendioso per l’utente finale. È poco realistico ritenere che vi sarà una riduzione delle competenze del pubblico ufficiale: più probabilmente queste rimarranno invariate nella sostanza, ma muteranno nella forma.

Note

[1] Gli atti sono consultabili online.

[2] Altre innovazioni sono: l’asta telematica, il registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, l’atto pubblico digitale.

di Michele Chierici

L’immagine di copertina è Physical bitcoin statistic coin di AntanaCoins, CC BY-SA 3.0

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